Articolati - Regole e Costi
Codice deontologico degli
Psicologi Italiani
Testo approvato dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine ai sensi dell’art. 28, comma 6
lettera c) della Legge n. 56/89, in data 15-16
dicembre 2006.
Capo I - Principi generali
Articolo 1
Le regole del presente Codice deontologico sono
vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli
psicologi.
Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e
l’ignoranza delle medesime non esime dalla
responsabilità disciplinare.
Articolo 2
L’inosservanza dei precetti stabiliti nel
presente Codice deontologico, ed ogni azione od
omissione comunque contrarie al decoro, alla
dignità ed al corretto esercizio della
professione, sono punite secondo quanto previsto
dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio
1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal
Regolamento disciplinare.
Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le
conoscenze sul comportamento umano ed
utilizzarle per promuovere il benessere
psicologico dell’individuo, del gruppo e della
comunità.
In ogni ambito professionale opera per
migliorare la capacità delle persone di
comprendere se stessi e gli altri e di
comportarsi in maniera consapevole, congrua ed
efficace.
Lo psicologo è consapevole della responsabilità
sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio
professionale, può intervenire
significativamente nella vita degli altri;
pertanto deve prestare particolare attenzione ai
fattori personali, sociali, organizzativi,
finanziari e politici, al fine di evitare l’uso
non appropriato della sua influenza, e non
utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali
situazioni di dipendenza dei committenti e degli
utenti destinatari della sua prestazione
professionale.
Lo psicologo è responsabile dei propri atti
professionali e delle loro prevedibili dirette
conseguenze.
Articolo 4
Nell’esercizio della professione, lo psicologo
rispetta la dignità, il diritto alla
riservatezza, all’autodeterminazione ed
all’autonomia di coloro che si avvalgono delle
sue prestazioni; ne rispetta opinioni e
credenze, astenendosi dall’imporre il suo
sistema di valori; non opera discriminazioni in
base a religione, etnia, nazionalità, estrazione
sociale, stato socio-economico, sesso di
appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche
salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua
collaborazione ad iniziative lesive degli
stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse tra
l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo
opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti,
con chiarezza, i termini delle proprie
responsabilità ed i vincoli cui è
professionalmente tenuto.
In tutti i casi in cui il destinatario ed il
committente dell’intervento di sostegno o di
psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela
prioritariamente il destinatario dell’intervento
stesso.
Articolo 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello
adeguato di preparazione professionale e ad
aggiornarsi nella propria disciplina
specificatamente nel settore in cui opera.
Riconosce i limiti della propria competenza ed
usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici
per i quali ha acquisito adeguata competenza e,
ove necessario, formale autorizzazione.
Lo psicologo impiega metodologie delle quali è
in grado di indicare le fonti ed i riferimenti
scientifici, e non suscita, nelle attese del
cliente e/o utente, aspettative infondate.
Articolo 6
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di
lavoro che non compromettano la sua autonomia
professionale ed il rispetto delle norme del
presente codice, e, in assenza di tali
condizioni, informa il proprio Ordine.
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia
nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli
strumenti psicologici, nonché della loro
utilizzazione; è perciò responsabile della loro
applicazione ed uso, dei risultati, delle
valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.
Nella collaborazione con professionisti di altre
discipline esercita la piena autonomia
professionale nel rispetto delle altrui
competenze.
Articolo 7
Nelle proprie attività professionali, nelle
attività di ricerca e nelle comunicazioni dei
risultati delle stesse, nonché nelle attività
didattiche, lo psicologo valuta attentamente,
anche in relazione al contesto, il grado di
validità e di attendibilità di informazioni,
dati e fonti su cui basa le conclusioni
raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi
interpretative alternative, ed esplicita i
limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi
specifici, esprime valutazioni e giudizi
professionali solo se fondati sulla conoscenza
professionale diretta ovvero su una
documentazione adeguata ed attendibile.
Articolo 8
Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della
professione come definita dagli articoli 1 e 3
della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala
al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o
di usurpazione di titolo di cui viene a
conoscenza.
Parimenti, utilizza il proprio titolo
professionale esclusivamente per attività ad
esso pertinenti, e non avalla con esso attività
ingannevoli od abusive.
Articolo 9
Nella sua attività di ricerca lo psicologo è
tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in
essa coinvolti al fine di ottenerne il previo
consenso informato, anche relativamente al nome,
allo status scientifico e professionale del
ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di
appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali
soggetti la piena libertà di concedere, di
rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.
Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non
consenta di informare preventivamente e
correttamente i soggetti su taluni aspetti della
ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di
fornire comunque, alla fine della prova ovvero
della raccolta dei dati, le informazioni dovute
e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati
raccolti. Per quanto concerne i soggetti che,
per età o per altri motivi, non sono in grado di
esprimere validamente il loro consenso, questo
deve essere dato da chi ne ha la potestà
genitoriale o la tutela, e, altresì, dai
soggetti stessi, ove siano in grado di
comprendere la natura della collaborazione
richiesta.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto
dei soggetti alla riservatezza, alla non
riconoscibilità ed all’anonimato.
Articolo 10
Quando le attività professionali hanno ad
oggetto il comportamento degli animali, lo
psicologo si impegna a rispettarne la natura ed
a evitare loro sofferenze.
Articolo 11
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto
professionale. Pertanto non rivela notizie,
fatti o informazioni apprese in ragione del suo
rapporto professionale, né informa circa le
prestazioni professionali effettuate o
programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi
previste dagli articoli seguenti.
Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal rendere
testimonianza su fatti di cui è venuto a
conoscenza in ragione del suo rapporto
professionale.
Lo psicologo può derogare all’obbligo di
mantenere il segreto professionale, anche in
caso di testimonianza, esclusivamente in
presenza di valido e dimostrabile consenso del
destinatario della sua prestazione. Valuta,
comunque, l’opportunità di fare uso di tale
consenso, considerando preminente la tutela
psicologica dello stesso.
Articolo 13
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di
denuncia, lo psicologo limita allo stretto
necessario il riferimento di quanto appreso in
ragione del proprio rapporto professionale, ai
fini della tutela psicologica del soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione la
necessità di derogare totalmente o parzialmente
alla propria doverosa riservatezza, qualora si
prospettino gravi pericoli per la vita o per la
salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Articolo 14
Lo psicologo, nel caso di intervento su o
attraverso gruppi, è tenuto ad in informare,
nella fase iniziale, circa le regole che
governano tale intervento.
È tenuto altresì ad impegnare, quando
necessario, i componenti del gruppo al rispetto
del diritto di ciascuno alla riservatezza.
Articolo 15
Nel caso di collaborazione con altri soggetti
parimenti tenuti al segreto professionale, lo
psicologo può condividere soltanto le
informazioni strettamente necessarie in
relazione al tipo di collaborazione.
Articolo 16
Lo psicologo redige le comunicazioni
scientifiche, ancorché indirizzate ad un
pubblico di professionisti tenuti al segreto
professionale, in modo da salvaguardare in ogni
caso l’anonimato del destinatario della
prestazione.
Articolo 17
La segretezza delle comunicazioni deve essere
protetta anche attraverso la custodia e il
controllo di appunti, note, scritti o
registrazioni di qualsiasi genere e sotto
qualsiasi forma, che riguardino il rapporto
professionale.
Tale documentazione deve essere conservata per
almeno i cinque anni successivi alla conclusione
del rapporto professionale, fatto salvo quanto
previsto da norme specifiche.
Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di
sua morte o di suo impedimento, tale protezione
sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine
professionale.
Lo psicologo che collabora alla costituzione ed
all’uso di sistemi di documentazione si adopera
per la realizzazione di garanzie di tutela dei
soggetti interessati.
Articolo 18
In ogni contesto professionale lo psicologo deve
adoperarsi affinché sia il più possibile
rispettata la libertà di scelta, da parte del
cliente e/o del paziente, del professionista cui
rivolgersi.
Articolo 19
Lo psicologo che presta la sua opera
professionale in contesti di selezione e
valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente
i criteri della specifica competenza,
qualificazione o preparazione, e non avalla
decisioni contrarie a tali principi.
Articolo 20
Nella sua attività di docenza, di didattica e di
formazione lo psicologo stimola negli studenti,
allievi e tirocinanti l’interesse per i principi
deontologici, anche ispirando ad essi la propria
condotta professionale.
Articolo 21
Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della
professione, è tenuto a non insegnare l’uso di
strumenti conoscitivi e di intervento riservati
alla professione di psicologo, a soggetti
estranei alla professione stessa, anche qualora
insegni a tali soggetti discipline psicologiche.
È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del
corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti,
ed agli specializzandi in materie psicologiche.
Capo II - Rapporti con l’utenza e con la
committenza
Articolo 22
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le
persone di cui si occupa professionalmente, e
non utilizza il proprio ruolo ed i propri
strumenti professionali per assicurare a sè o ad
altri indebiti vantaggi.
Articolo 23
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del
rapporto quanto attiene al compenso
professionale in ogni caso la misura del
compenso deve essere adeguata all’importanza
dell’opera e al decoro della professione.
In ambito clinico tale compenso non può essere
condizionato all’esito o ai risultati
dell’intervento professionale; in tutti gli
ambiti lo psicologo è tenuto a non superare le
tariffe ordinistiche massime, prefissate in via
generale a tutela degli utenti.
Il testo unico della tariffa professionale degli
psicologi, allegato sub lettera A al presente
codice, è costituito quale parametro per la
valutazione della misura del compenso richiesto
ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Per ogni modifica o abrogazione relativa
all’allegato sub lettera A sarà competente il
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi
ai sensi dell’art. 28 comma 6 lett. G) della L.
56/89, con la procedura prevista dal vigente
Regolamento interno, senza l’obbligo di cui alla
lettera c) del medesimo art. 28 comma 6.
Articolo 24
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto
professionale, fornisce all’individuo, al gruppo,
all’istituzione o alla comunità, siano essi
utenti o committenti, informazioni adeguate e
comprensibili circa le sue prestazioni, le
finalità e le modalità delle stesse, nonché
circa il grado e i limiti giuridici della
riservatezza.
Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto
possa esprimere un consenso informato.
Se la prestazione professionale ha carattere di
continuità nel tempo, dovrà esserne indicata,
ove possibile, la prevedibile durata.
Articolo 25
Lo psicologo non usa impropriamente gli
strumenti di diagnosi e di valutazione di cui
dispone.
Nel caso di interventi commissionati da terzi,
informa i soggetti circa la natura del suo
intervento professionale, e non utilizza, se non
nei limiti del mandato ricevuto, le notizie
apprese che possano recare ad essi pregiudizio.
Nella comunicazione dei risultati dei propri
interventi diagnostici e valutativi, lo
psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione
anche in relazione alla tutela psicologica dei
soggetti.
Articolo 26
Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal
proseguire qualsiasi attività professionale ove
propri problemi o conflitti personali,
interferendo con l’efficacia delle sue
prestazioni, le rendano inadeguate o dannose
alle persone cui sono rivolte.
Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli
professionali e di compiere interventi nei
confronti dell’utenza, anche su richiesta
dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di
precedenti rapporti possa comprometterne la
credibilità e l’efficacia.
Articolo 27
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone
l’interruzione del rapporto terapeutico quando
constata che il paziente non trae alcun
beneficio dalla cura e non è ragionevolmente
prevedibile che ne trarrà dal proseguimento
della cura stessa.
Se richiesto, fornisce al paziente le
informazioni necessarie a ricercare altri e più
adatti interventi.
Articolo 28
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo
professionale e vita privata che possano
interferire con l’attività professionale o
comunque arrecare nocumento all’immagine sociale
della professione.
Costituisce grave violazione deontologica
effettuare interventi diagnostici, di sostegno
psicologico o di psicoterapia rivolti a persone
con le quali ha intrattenuto o intrattiene
relazioni significative di natura personale, in
particolare di natura affettivo-sentimentale e/o
sessuale. Parimenti costituisce grave violazione
deontologica instaurare le suddette relazioni
nel corso del rapporto professionale.
Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che,
in ragione del rapporto professionale, possa
produrre per lui indebiti vantaggi diretti o
indiretti di carattere patrimoniale o non
patrimoniale, ad esclusione del compenso
pattuito.
Lo psicologo non sfrutta la posizione
professionale che assume nei confronti di
colleghi in supervisione e di tirocinanti, per
fini estranei al rapporto professionale.
Articolo 29
Lo psicologo può subordinare il proprio
intervento alla condizione che il paziente si
serva di determinati presidi, istituti o luoghi
di cura soltanto per fondati motivi di natura
scientifico-professionale.
Articolo 30
Nell’esercizio della sua professione allo
psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso
che non costituisca il corrispettivo di
prestazioni professionali.
Articolo 31
Le prestazioni professionali a persone minorenni
o interdette sono, generalmente, subordinate al
consenso di chi esercita sulle medesime la
potestà genitoriale o la tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui
al precedente comma, giudichi necessario
l’intervento professionale nonché l’assoluta
riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare
l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della
relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni
avvengano su ordine dell’autorità legalmente
competente o in strutture legislativamente
preposte.
Articolo 32
Quando lo psicologo acconsente a fornire una
prestazione professionale su richiesta di un
committente diverso dal destinatario della
prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le
parti in causa la natura e le finalità
dell’intervento.
Capo III - Rapporti con i colleghi
Articolo 33
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al
principio del rispetto reciproco, della lealtà e
della colleganza.
Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che,
nell’ambito della propria attività, quale che
sia la natura del loro rapporto di lavoro e la
loro posizione gerarchica, vedano compromessa la
loro autonomia ed il rispetto delle norme
deontologiche.
Articolo 34
Lo psicologo si impegna a contribuire allo
sviluppo delle discipline psicologiche e a
comunicare i progressi delle sue conoscenze e
delle sue tecniche alla comunità professionale,
anche al fine di favorirne la diffusione per
scopi di benessere umano e sociale.
Articolo 35
Nel presentare i risultati delle proprie
ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la
fonte degli altrui contributi.
Articolo 36
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente
su colleghi giudizi negativi relativi alla loro
formazione, alla loro competenza ed ai risultati
conseguiti a seguito di interventi professionali,
o comunque giudizi lesivi del loro decoro e
della loro reputazione professionale.
Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi
negativi siano volti a sottrarre clientela ai
colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta
condotta professionale che possano tradursi in
danno per gli utenti o per il decoro della
professione, lo psicologo è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al Consiglio
dell’Ordine competente.
Articolo 37
Lo psicologo accetta il mandato professionale
esclusivamente nei limiti delle proprie
competenze.
Qualora l’interesse del committente e/o del
destinatario della prestazione richieda il
ricorso ad altre specifiche competenze, lo
psicologo propone la consulenza ovvero l’invio
ad altro collega o ad altro professionista.
Articolo 38
Nell’esercizio della propria attività
professionale e nelle circostanze in cui
rappresenta pubblicamente la professione a
qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad
uniformare la propria condotta ai principi del
decoro e della dignità professionale.
Capo IV - Rapporti con la società
Articolo 39
Lo psicologo presenta in modo corretto ed
accurato la propria formazione, esperienza e
competenza. Riconosce quale suo dovere quello di
aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in
modo libero e consapevole giudizi, opinioni e
scelte.
Articolo 40
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente
legislazione in materia di pubblicità, lo
psicologo non assume pubblicamente comportamenti
scorretti finalizzati al procacciamento della
clientela.
In ogni caso, può essere svolta pubblicità
informativa circa i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio
offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi
delle prestazioni secondo criteri di trasparenza
e veridicità del messaggio il cui rispetto è
verificato dai competenti Consigli dell’Ordine.
Il messaggio deve essere formulato nel rispetto
del decoro professionale, conformemente ai
criteri di serietà scientifica ed alla tutela
dell’immagine della professione.
La mancata richiesta di nulla osta per la
pubblicità e la mancanza di trasparenza e
veridicità del messaggio pubblicizzato
costituiscono violazione deontologica.
Capo V - Norme di attuazione
Articolo 41
È istituito presso la “Commissione Deontologia”
dell’Ordine degli psicologi l’“Osservatorio
permanente sul Codice Deontologico”,
regolamentato con apposito atto del Consiglio
Nazionale dell’Ordine, con il compito di
raccogliere la giurisprudenza in materia
deontologica dei Consigli regionali e
provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale
utile a formulare eventuali proposte della
Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine,
anche ai fini della revisione periodica del
Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà
alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio
1989, n. 56.
Articolo 42
Il presente Codice deontologico entra in vigore
il trentesimo giorno successivo alla
proclamazione dei risultati del referendum di
approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6,
lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Effettuiamo selezioni per il reperimento di particolari profili professionali mediante procedure che favoriscono l'incontro tra domanda e offerta lavoro individuando il lavoratore che, per le sue caratteristiche fisiche culturali ed attitudinali, è il più idoneo a soddisfare quelle singole e particolari esigenze d'impresa, della ditta o della famiglia committente. |
In completamento. |
In completamento. |